IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Maiorino Maria Letizia, Paoletti Maria Laura e Leone Luigi, rappresentati e difesi dall'avv. Rodolfo Ludovici, presso il cui stu- dio sito in L'Aquila, Vico di Picenze, n. 25, sono elettivamente domiciliati, contro il Ministro dell'agricoltura e foreste, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro del tesoro e il Ministro della funzione pubblica, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato dell'Aquila, per l'accertamento del diritto a percepire la speciale indennita' istituita con la legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza dell'8 maggio 1991 il relatore consigliere Luciano Rasola e uditi, altresi', l'avv. Rodolfo Ludovici per i ricorrenti; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F A T T O I ricorrenti, in qualita' di comandati e distaccati dalle rispettive amministrazioni di provenienza (la Maiorino e' dipendente dell'ERSA delle Puglia, mentre la Paoletti e Leone sono dipendenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) prestano la loro attivita' presso l'ufficio del commissario regionale per gli usi civici dell'Aquila con l'ottava qualifica funzionale di esperta giuridico-amministrativa la Maiorino, con la quinta qualifica funzionale di operatrice amministrativa la Paoletti e con la qualifica di commesso il Leone. Argomentando di svolgere presso tale ufficio le funzioni proprie di ogni cancelleria giudiziaria in virtu' della posizione dei commissari per gli usi civici che e' quella di giudice speciale, il che comporta l'assimilazione sotto ogni aspetto del personale di segreteria operante presso detta magistratura a quello delle altre cancellerie giudiziarie, i ricorrenti chiedono che sia riconosciuto loro il diritto a vedersi attribuita la speciale indennita' istituita con legge 19 febbraio 1981, n. 27, ed estesa con legge 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n. 51, in favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonche' del personale delle segreterie delle magistrature speciali. Assumono che tale diritto deve essere riconosciuto in relazione alla indubbia natura giurisdizionale delle funzioni del commissario regionale per gli usi civici, in ordine a cui svolgono una serie di considerazioni, sottolineando, in particolare, come tale natura ancor piu' sia stata accentuata sia a seguito della riforma operata in materia con il d.P.R. n. 616/1977 che ha separato le funzioni amministrative dei commissari, oggi affidate alle regioni, da quelle giudiziarie, le uniche rimaste nella titolarita' di detti organi, sia a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 398 del 5/13 luglio 1989 che ha affermato il principio che la nomina di detti magistrati avvenga da parte del Consiglio superiore della magistratura e non piu' da parte del Ministro dell'agricoltura e foreste. In subordine, ove il beneficio normativo in esame non potesse essere loro esteso, i ricorrenti hanno prospettato questione di illegittimita' costituzionale della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive sue modificazioni ed estensioni normative per contrasto della normativa con il principio della uguaglianza dei cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione. Le intimate amministrazioni si sono costituite in giudizio tramite l'avvocatura distrettuale dello Stato dell'Aquila che, in via preliminare, eccepisce il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri di grazia e giustizia, del tesoro e della funzione pubblica e l'inammissibilita' del ricorso per la Maiorino in quanto dipendente dell'ERSA, ente non chiamato in giudizio, mentre, nel merito eccepisce l'infondatezza della pretesa fatta valere chiedendone la reiezione. La causa e' stata posta in decisione nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1991. Con sentenza parziale emanata nell'odierna camera di consiglio e' stata respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di cui sopra ed e' stato dichiarato inammissibile il ricorso per quanto riguarda la Maiorino, con riserva di adozione di separato provvedimento per le questioni prospettate dagli altri due ricorrenti. D I R I T T O 1. - Il collegio ha risolto alcune questioni preliminari con una sentenza parziale: si e' respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva prospettata dall'avvocatura distrettuale dello Stato per i Ministeri di grazia e giustizia, del tesoro e della funzione pubblica e si e' dichiarato inammissibile il ricorso per quanto riguarda la ricorrente Maria Letizia Maiorino. Pertanto viene ora in esame il merito del ricorso per quanto concerne gli altri due ricorrenti, Maria Laura Paoletti e Leone Luigi. 2. - Questi ultimi, dipendenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in atto in servizio quali distaccati presso il commissariato regionale per il riordinamento degli usi civici dell'Aquila, hanno proposto ricorso per il riconoscimento del diritto a percepire la speciale indennita' istituita con la legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni, maggiorata degli accessori di legge. Poiche' con legge 22 giugno 1988, n. 221, l'indennita' stabilita dall'art. 3 della legge del 1981 in favore dei magistrati ordinari e successivamente anche delle altre magistrature e' stata attribuita dal 1 gennaio 1988, tra l'altro, al personale dirigente e qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie ed a quello delle qualifiche funzionali ed estesa poi con legge 15 febbraio 1989, n. 51, dal 1 gennaio 1989, al personale amministrativo del consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonche' al personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella quarta e quinta qualifica funzionale distaccato temporaneamente presso gli uffici giudiziari della giustizia militare, gli istanti, assumendo di svolgere presso l'ufficio del commissario regionale per gli usi civici dell'Abruzzo le mansioni proprie delle cancellerie o segreterie giudiziarie o dei servizi ausiliari delle stesse, nel rilievo che natura giurisdizionale riveste l'attivita' di detto commissario, configurantesi quale magistrato speciale, rivendicano l'indennita' in questione essendo la loro posizione giuridica e la loro attivita' lavorativa in nulla dissimile da quella del personale di cancelleria degli altri uffici giudiziari. Deducono in via subordinata che, ove la legge 19 febbraio 1981, n. 27 e successive modificazioni ed estensioni normative non potesse trovare applicazione nei loro confronti, essa risulterebbe illegittima per violazione dell'art. 3 della Costituzione. 3. - Osserva al riguardo il collegio che non possono non condividersi le considerazioni svolte in ricorso circa la posizione di magistrato speciale rivestita dal commissario per gli usi civici. Istituiti con legge 16 giugno 1927, n. 1766, i commissari per gli usi civici, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di corte di appello, esercitano funzioni che hanno talune carattere giurisdizionale ed altre natura amministrativa (cfr. cass. s.u. 19 gennaio 1970, n. 108), inserendosi, quando decidono in via giurisdizionale, nel quadro delle magistrature speciali (cfr. Cass. ss.uu. 10 ottobre 1966, n. 2425; 19 aprile 1968, n. 1174). Se le funzioni giurisdizionali dei commissari per gli usi civici erano meramente incidentali rispetto a quelle amministrative di gran lunga prevalenti (cfr. cassaz. ss.uu. 4 gennaio 1975, n. 3) prima del trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative, gia' dello Stato, nella materia de qua, stabilito con d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, ultimo comma, e con d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 66 e 71, dopo tale trasferimento sono residuate ai commissari funzioni prevalentemente se non esclusivamente giurisdizionali, al punto che la Corte costituzionale, con pronuncia n. 328 del 15-13 luglio 1989, ha dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 4 della legge n. 1766/1927 nella parte in cui prevedeva che detti organi fossero nominati su proposta del Ministero dell'agricoltura e foreste e non del consiglio superiore della magistratura, in tal modo, indubbiamente, caratterizzandosi in via definitiva ed univoca la posizione di magistrato dei commissari per gli usi civici. Le profonde innovazioni introdotte con il d.P.R. n. 616/1977 che hanno comportato la separazione delle funzioni amministrative, oggi affidate alle regioni, da quelle giudiziarie, restate nella titolarita' del commissario, non hanno inciso sulla complessita' delle funzioni giurisdizionali demandate ad esso commissario in una materia che richiede un elevato grado di cultura storico-giuridica e che, comportando istruttorie complesse e laboriose, non puo' non riflettersi necessariamente sull'attivita' del personale di segreteria che deve a qualsiasi livello collaborare con il commissario medesimo. Acclarata, dunque, la natura di magistrato speciale di tale organo, e' evidente che il relativo personale di segreteria non puo' che svolgere i medesimi compiti propri di ogni cancelleria giudiziaria. Ma se cosi' e', evidente e' che non puo' essere negata validita' alla pretesa dei ricorrenti a percepire l'indennita' rivendicata alla stessa stregua del personale amministrativo delle altre magistrature in cui favore detto emolumento e' stato normativamente esteso, in quanto non si rinvengono differenziazioni nella loro situazione rispetto a quella degli altri soggetti aventi titolo. Non puo', per vero, invocarsi, per negare il detto beneficio, la peculiarita' della posizione dei deducenti, che, essendo distaccati, non versano nella stessa posizione del personale amministrativo che, e' invece inserito nei ruoli del personale amministrativo delle magistrature indicate nell'art. 1 della legge n. 51/1989, in quanto detta norma ha esteso la concessione dell'emolumento anche al personale civile del Ministero della difesa, titolare della quarta e quinta qualifica funzionale, pur esso distaccato, in attesa della istituzione di appositi ruoli organici, presso gli uffici giudiziari della giustizia militare. Ne' puo' sostenersi, come fa l'avvocatura dello Stato, che l'indennita' di cui si controverte non competerebbe comunque ai ricorrenti, in quanto titolari di una posizione funzionale comportante mansioni di carattere residuale rispetto al servizio di assistenza degli atti del procedimento contenzioso. L'assunto dell'avvocatura resta smentito dalla previsione contenuta nel terzo comma dell'art. 1 della legge n. 51/1989, secondo cui per il personale appartenente alle qualifiche funzionali le misure del beneficio sono pari a quelle stabilite, per le corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero di grazia e giustizia, del decreto previsto dell'art. 2, primo comma, della legge n. 221/1988. Orbene detto d.m., emanato il 18 luglio 1988, ha previsto detta indennita' per i titolari dei livelli dal nono al secondo, in ragione di misure percentuali che, con riferimento all'indennita' di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981, variano dall'85% al 40%. Poiche' i due ricorrenti sono titolari, rispettivamente, della quinta e della terza qualifica funzionale, non pare potersi mettere in dubbio, sotto il profilo in esame, che essi si trovano nelle previste condizioni. Ne' valida appare l'ulteriore eccezione prospettata dall'avvocatura, secondo cui l'indennita' in parola e' stata introdotta in ragione degli oneri che i magistrati incontrano nello svolgimento della loro attivita' ed estesa poi con legge n. 221/1988 al personale contemplato dagli articoli 1 e 2 della medesima legge con assorbimento di compensi stabiliti da precedenti leggi (art. 168 della legge n. 312/1980 e art. unico della legge n. 862/1982) in considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'amministrazione giudiziaria e degli archivi notarili per le esigenze di normalizzazione dei servizi; ragioni queste che sarebbero estranee alla fattispecie in esame. L'eccezione non merita di essere condivisa, in quanto tale ragione, se era implicita nella legge n. 221/1988, non appare nella legge 15 febbraio 1989, n. 51, che ha attribuito l'indennita' in argomento al personale amministrativo contemplato nell'art. 1 della legge medesima, senza assorbimento di alcuni precedente compenso. L'accoglimento della pretesa fatta valere dai ricorrenti urta, invece, con le disposizioni dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 5, che non prevede tra il personale amministrativo delle magistrature speciali quello degli uffici del commissariato regionale per gli usi civici. Il rivendicato riconoscimento, in mancanza di una espressa previsione legislativa in tal senso, non puo' essere disposto in questa sede. Per le ragioni suesposte il sospetto di incostituzionalita' dell'art. 1 della legge n. 51/1989 con riferimento all'art. 3 della Costituzione non e' manifestamente infondato. La questione, d'altra parte, e' rilevante poiche' il riconoscimento in via giudiziaria del beneficio di cui trattasi a favore dei ricorrenti puo' avvenire solo per effetto di pronuncia, da parte del giudice delle leggi, di incostituzionalita' dell'art. 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1989, n. 51, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non ha previsto l'attribuzione dal 1 gennaio 1989 dell'indennita' contemplata dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, con le modalita' in essa stabilite, anche al personale amministrativo distaccato presso i commissariati regionali per il riordinamento degli usi civici. La questione va, pertanto, rimessa alla Corte costituzionale, dandosi cosi' accoglimento alla richiesta subordinata dei ricorrenti, apparendo essa, come e' stato detta, non manifestamente infondata e rilevante ai fini decisori del ricorso. Tutto cio' premesso, a scioglimento della riserva contenuta nella sentenza parziale gia' emanata da questo collegio, occorre sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, nonche' dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la soluzione dell'incidente di costituzionalita' sopra prospettato, e riservare, all'esito dell'incidente stesso, ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.