IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso proposto da
 Maiorino  Maria  Letizia,  Paoletti  Maria  Laura  e   Leone   Luigi,
 rappresentati e difesi dall'avv. Rodolfo Ludovici, presso il cui stu-
 dio  sito  in  L'Aquila,  Vico  di Picenze, n. 25, sono elettivamente
 domiciliati,  contro  il  Ministro  dell'agricoltura  e  foreste,  il
 Ministro  di grazia e giustizia, il Ministro del tesoro e il Ministro
 della  funzione  pubblica,  rappresentati  e  difesi  dall'avvocatura
 distrettuale  dello Stato dell'Aquila, per l'accertamento del diritto
 a percepire la speciale indennita' istituita con la legge 19 febbraio
 1981, n. 27, e successive modificazioni;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   delle   intimate
 amministrazioni;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito  alla  pubblica  udienza  dell'8  maggio  1991  il  relatore
 consigliere Luciano Rasola e uditi, altresi', l'avv. Rodolfo Ludovici
 per i ricorrenti;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    I   ricorrenti,  in  qualita'  di  comandati  e  distaccati  dalle
 rispettive amministrazioni di provenienza (la Maiorino e'  dipendente
 dell'ERSA  delle  Puglia,  mentre la Paoletti e Leone sono dipendenti
 del Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste)  prestano  la  loro
 attivita'  presso  l'ufficio  del  commissario  regionale per gli usi
 civici dell'Aquila  con  l'ottava  qualifica  funzionale  di  esperta
 giuridico-amministrativa   la   Maiorino,  con  la  quinta  qualifica
 funzionale  di  operatrice  amministrativa  la  Paoletti  e  con   la
 qualifica di commesso il Leone.
    Argomentando  di  svolgere presso tale ufficio le funzioni proprie
 di  ogni  cancelleria  giudiziaria  in  virtu'  della  posizione  dei
 commissari  per  gli usi civici che e' quella di giudice speciale, il
 che comporta l'assimilazione sotto  ogni  aspetto  del  personale  di
 segreteria  operante  presso  detta magistratura a quello delle altre
 cancellerie giudiziarie, i ricorrenti chiedono che  sia  riconosciuto
 loro il diritto a vedersi attribuita la speciale indennita' istituita
 con  legge  19  febbraio  1981,  n. 27, ed estesa con legge 22 giugno
 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n.  51,  in  favore  del  personale
 delle  cancellerie  e  segreterie  giudiziarie, nonche' del personale
 delle segreterie delle magistrature speciali.
    Assumono che tale diritto deve essere  riconosciuto  in  relazione
 alla  indubbia  natura giurisdizionale delle funzioni del commissario
 regionale per gli usi civici, in ordine a cui svolgono una  serie  di
 considerazioni, sottolineando, in particolare, come tale natura ancor
 piu'  sia  stata  accentuata  sia  a seguito della riforma operata in
 materia con il  d.P.R.  n.  616/1977  che  ha  separato  le  funzioni
 amministrative  dei commissari, oggi affidate alle regioni, da quelle
 giudiziarie, le uniche rimaste nella titolarita' di detti organi, sia
 a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 398 del  5/13
 luglio  1989  che  ha  affermato  il principio che la nomina di detti
 magistrati  avvenga  da   parte   del   Consiglio   superiore   della
 magistratura  e  non  piu'  da  parte del Ministro dell'agricoltura e
 foreste.
    In subordine, ove il beneficio  normativo  in  esame  non  potesse
 essere  loro  esteso,  i  ricorrenti  hanno  prospettato questione di
 illegittimita' costituzionale della legge 19 febbraio 1981, n. 27,  e
 successive  sue  modificazioni  ed estensioni normative per contrasto
 della normativa con il principio della uguaglianza dei  cittadini  di
 cui all'art. 3 della Costituzione.
    Le intimate amministrazioni si sono costituite in giudizio tramite
 l'avvocatura   distrettuale  dello  Stato  dell'Aquila  che,  in  via
 preliminare, eccepisce  il  difetto  di  legittimazione  passiva  dei
 Ministeri di grazia e giustizia, del tesoro e della funzione pubblica
 e l'inammissibilita' del ricorso per la Maiorino in quanto dipendente
 dell'ERSA,   ente  non  chiamato  in  giudizio,  mentre,  nel  merito
 eccepisce l'infondatezza della pretesa fatta  valere  chiedendone  la
 reiezione.
    La  causa e' stata posta in decisione nell'udienza pubblica dell'8
 maggio 1991.
    Con sentenza parziale emanata nell'odierna camera di consiglio  e'
 stata  respinta  l'eccezione  di difetto di legittimazione passiva di
 cui sopra ed e' stato dichiarato inammissibile il ricorso per  quanto
 riguarda   la   Maiorino,   con   riserva  di  adozione  di  separato
 provvedimento   per   le   questioni   prospettate  dagli  altri  due
 ricorrenti.
                             D I R I T T O
    1. - Il collegio ha risolto alcune questioni preliminari  con  una
 sentenza   parziale:   si  e'  respinta  l'eccezione  di  difetto  di
 legittimazione passiva prospettata dall'avvocatura distrettuale dello
 Stato per i Ministeri di grazia  e  giustizia,  del  tesoro  e  della
 funzione  pubblica  e  si  e' dichiarato inammissibile il ricorso per
 quanto riguarda la ricorrente Maria Letizia Maiorino.
    Pertanto viene ora in esame  il  merito  del  ricorso  per  quanto
 concerne  gli  altri  due  ricorrenti,  Maria  Laura Paoletti e Leone
 Luigi.
    2. - Questi ultimi, dipendenti del  Ministero  dell'agricoltura  e
 delle  foreste  in  atto  in  servizio  quali  distaccati  presso  il
 commissariato  regionale  per  il  riordinamento  degli  usi   civici
 dell'Aquila, hanno proposto ricorso per il riconoscimento del diritto
 a percepire la speciale indennita' istituita con la legge 19 febbraio
 1981,  n.  27, e successive modificazioni, maggiorata degli accessori
 di legge.
    Poiche' con legge 22 giugno 1988, n. 221,  l'indennita'  stabilita
 dall'art.  3 della legge del 1981 in favore dei magistrati ordinari e
 successivamente anche delle altre magistrature  e'  stata  attribuita
 dal 1› gennaio 1988, tra l'altro, al personale dirigente e qualifiche
 equiparate  delle  cancellerie  e  segreterie giudiziarie ed a quello
 delle qualifiche funzionali ed estesa poi con legge 15 febbraio 1989,
 n. 51, dal 1› gennaio 1989, al personale amministrativo del consiglio
 di Stato e dei tribunali amministrativi regionali,  della  Corte  dei
 conti,  dell'avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonche'
 al personale civile del  Ministero  della  difesa,  inquadrato  nella
 quarta  e  quinta  qualifica  funzionale  distaccato  temporaneamente
 presso gli uffici giudiziari della giustizia militare,  gli  istanti,
 assumendo  di svolgere presso l'ufficio del commissario regionale per
 gli usi civici dell'Abruzzo le mansioni proprie delle  cancellerie  o
 segreterie  giudiziarie  o  dei  servizi  ausiliari delle stesse, nel
 rilievo che  natura  giurisdizionale  riveste  l'attivita'  di  detto
 commissario,  configurantesi  quale  magistrato speciale, rivendicano
 l'indennita' in questione essendo la loro posizione  giuridica  e  la
 loro  attivita' lavorativa in nulla dissimile da quella del personale
 di cancelleria degli altri uffici giudiziari.
    Deducono in via subordinata che, ove la legge 19 febbraio 1981, n.
 27 e successive modificazioni ed  estensioni  normative  non  potesse
 trovare   applicazione   nei   loro   confronti,   essa  risulterebbe
 illegittima per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    3.  -  Osserva  al  riguardo  il  collegio  che  non  possono  non
 condividersi  le  considerazioni svolte in ricorso circa la posizione
 di magistrato speciale rivestita dal commissario per gli usi civici.
    Istituiti con legge 16 giugno 1927, n. 1766, i commissari per  gli
 usi  civici,  scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello
 di consigliere di corte di appello,  esercitano  funzioni  che  hanno
 talune carattere giurisdizionale ed altre natura amministrativa (cfr.
 cass.  s.u. 19 gennaio 1970, n. 108), inserendosi, quando decidono in
 via giurisdizionale, nel quadro  delle  magistrature  speciali  (cfr.
 Cass. ss.uu. 10 ottobre 1966, n. 2425; 19 aprile 1968, n. 1174).
    Se  le  funzioni giurisdizionali dei commissari per gli usi civici
 erano meramente incidentali rispetto a quelle amministrative di  gran
 lunga prevalenti (cfr. cassaz. ss.uu. 4 gennaio 1975, n. 3) prima del
 trasferimento   alle  regioni  a  statuto  ordinario  delle  funzioni
 amministrative, gia' dello Stato, nella materia de qua, stabilito con
 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, ultimo comma, e con d.P.R.  24
 luglio  1977,  n.  616,  artt.  66 e 71, dopo tale trasferimento sono
 residuate   ai   commissari   funzioni   prevalentemente    se    non
 esclusivamente giurisdizionali, al punto che la Corte costituzionale,
 con   pronuncia   n.   328  del  15-13  luglio  1989,  ha  dichiarato
 l'incostituzionalita' dell'art. 4  della  legge  n.  1766/1927  nella
 parte  in cui prevedeva che detti organi fossero nominati su proposta
 del  Ministero  dell'agricoltura  e  foreste  e  non  del   consiglio
 superiore   della   magistratura,   in   tal   modo,   indubbiamente,
 caratterizzandosi in  via  definitiva  ed  univoca  la  posizione  di
 magistrato dei commissari per gli usi civici.
    Le  profonde  innovazioni introdotte con il d.P.R. n. 616/1977 che
 hanno comportato la separazione delle funzioni  amministrative,  oggi
 affidate   alle   regioni,   da  quelle  giudiziarie,  restate  nella
 titolarita' del commissario,  non  hanno  inciso  sulla  complessita'
 delle  funzioni  giurisdizionali demandate ad esso commissario in una
 materia che richiede un elevato grado di cultura storico-giuridica  e
 che,  comportando  istruttorie  complesse  e  laboriose, non puo' non
 riflettersi   necessariamente   sull'attivita'   del   personale   di
 segreteria   che   deve   a  qualsiasi  livello  collaborare  con  il
 commissario medesimo.
    Acclarata, dunque,  la  natura  di  magistrato  speciale  di  tale
 organo,  e' evidente che il relativo personale di segreteria non puo'
 che  svolgere  i  medesimi  compiti  propri   di   ogni   cancelleria
 giudiziaria.
    Ma  se  cosi' e', evidente e' che non puo' essere negata validita'
 alla pretesa dei ricorrenti a percepire l'indennita' rivendicata alla
 stessa stregua del personale amministrativo delle altre  magistrature
 in  cui  favore  detto  emolumento e' stato normativamente esteso, in
 quanto non  si  rinvengono  differenziazioni  nella  loro  situazione
 rispetto a quella degli altri soggetti aventi titolo.
    Non  puo',  per vero, invocarsi, per negare il detto beneficio, la
 peculiarita' della posizione dei deducenti, che, essendo  distaccati,
 non  versano nella stessa posizione del personale amministrativo che,
 e' invece inserito  nei  ruoli  del  personale  amministrativo  delle
 magistrature  indicate  nell'art. 1 della legge n. 51/1989, in quanto
 detta  norma  ha  esteso  la  concessione  dell'emolumento  anche  al
 personale  civile del Ministero della difesa, titolare della quarta e
 quinta qualifica funzionale, pur esso  distaccato,  in  attesa  della
 istituzione  di appositi ruoli organici, presso gli uffici giudiziari
 della giustizia militare.
    Ne'  puo'  sostenersi,  come  fa  l'avvocatura  dello  Stato,  che
 l'indennita'  di  cui  si  controverte  non  competerebbe comunque ai
 ricorrenti,  in  quanto  titolari   di   una   posizione   funzionale
 comportante  mansioni  di carattere residuale rispetto al servizio di
 assistenza degli atti del procedimento contenzioso.
    L'assunto  dell'avvocatura   resta   smentito   dalla   previsione
 contenuta nel terzo comma dell'art. 1 della legge n. 51/1989, secondo
 cui  per  il  personale  appartenente  alle  qualifiche funzionali le
 misure  del  beneficio  sono  pari  a  quelle   stabilite,   per   le
 corrispondenti  qualifiche  funzionali  del  Ministero  di  grazia  e
 giustizia, del decreto previsto dell'art. 2, primo comma, della legge
 n. 221/1988. Orbene  detto  d.m.,  emanato  il  18  luglio  1988,  ha
 previsto  detta  indennita'  per  i  titolari dei livelli dal nono al
 secondo, in  ragione  di  misure  percentuali  che,  con  riferimento
 all'indennita'  di  cui  all'art.  3  della legge n. 27/1981, variano
 dall'85% al 40%.
    Poiche' i due ricorrenti  sono  titolari,  rispettivamente,  della
 quinta  e  della terza qualifica funzionale, non pare potersi mettere
 in dubbio, sotto il profilo in  esame,  che  essi  si  trovano  nelle
 previste condizioni.
    Ne'    valida    appare    l'ulteriore    eccezione    prospettata
 dall'avvocatura,  secondo  cui  l'indennita'  in  parola   e'   stata
 introdotta  in  ragione degli oneri che i magistrati incontrano nello
 svolgimento della loro attivita' ed estesa poi con legge n.  221/1988
 al  personale  contemplato  dagli articoli 1 e 2 della medesima legge
 con assorbimento di compensi stabiliti da precedenti leggi (art.  168
 della  legge  n.  312/1980  e  art. unico della legge n. 862/1982) in
 considerazione   della   eccezionale   situazione   in   cui    versa
 l'amministrazione   giudiziaria  e  degli  archivi  notarili  per  le
 esigenze di normalizzazione dei servizi; ragioni queste che sarebbero
 estranee alla fattispecie in esame.
    L'eccezione  non  merita  di  essere  condivisa,  in  quanto  tale
 ragione,  se  era implicita nella legge n. 221/1988, non appare nella
 legge 15 febbraio 1989, n. 51,  che  ha  attribuito  l'indennita'  in
 argomento  al  personale amministrativo contemplato nell'art. 1 della
 legge medesima, senza assorbimento di alcuni precedente compenso.
    L'accoglimento della pretesa fatta  valere  dai  ricorrenti  urta,
 invece, con le disposizioni dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989,
 n.   5,  che  non  prevede  tra  il  personale  amministrativo  delle
 magistrature speciali quello degli uffici del commissariato regionale
 per gli usi civici.
    Il  rivendicato  riconoscimento,  in  mancanza  di  una   espressa
 previsione  legislativa  in  tal  senso,  non puo' essere disposto in
 questa sede.
    Per  le  ragioni  suesposte  il  sospetto  di  incostituzionalita'
 dell'art.  1  della legge n. 51/1989 con riferimento all'art. 3 della
 Costituzione non e' manifestamente infondato.
    La   questione,   d'altra   parte,   e'   rilevante   poiche'   il
 riconoscimento  in  via  giudiziaria  del beneficio di cui trattasi a
 favore dei ricorrenti puo' avvenire solo per effetto di pronuncia, da
 parte del giudice delle leggi, di  incostituzionalita'  dell'art.  1,
 primo  comma,  della legge 15 febbraio 1989, n. 51, per contrasto con
 l'art. 3 della Costituzione, nella  parte  in  cui  non  ha  previsto
 l'attribuzione  dal 1› gennaio 1989 dell'indennita' contemplata dalla
 legge 22 giugno 1988, n. 221, con le  modalita'  in  essa  stabilite,
 anche  al  personale amministrativo distaccato presso i commissariati
 regionali per il riordinamento degli usi civici.
    La questione va,  pertanto,  rimessa  alla  Corte  costituzionale,
 dandosi cosi' accoglimento alla richiesta subordinata dei ricorrenti,
 apparendo  essa,  come e' stato detta, non manifestamente infondata e
 rilevante ai fini decisori del ricorso.
    Tutto  cio' premesso, a scioglimento della riserva contenuta nella
 sentenza parziale gia' emanata da questo collegio, occorre sospendere
 il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ai  sensi
 dell'art.  134  della  Costituzione,  nonche' dell'art. 1 della legge
 costituzionale 9 febbraio 1948 e dell'art. 23 della  legge  11  marzo
 1953,  n.  87,  per  la soluzione dell'incidente di costituzionalita'
 sopra prospettato, e riservare, all'esito dell'incidente stesso, ogni
 altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.